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Accesso civico

Il riordino della disciplina in materia di trasparenza operato ai sensi del d. lgs. n. 33/2013 e del d. lgs. n. 97/2016 (cosiddetto Foia-Freedom of Information Act) favorisce forme ampie di controllo sulle attività istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, promuovendo la partecipazione dei cittadini attraverso l’introduzione - accanto all’accesso civico regolato dall’articolo 5 d.lgs. 33/2013 - del diritto all'accesso civico generalizzato.

Le due modalità di accesso civico hanno finalità differenti. L’esercizio di entrambe le facoltà deve avere ad oggetto esclusivamente la richiesta di documenti, informazioni o dati relativi alla gestione della Gori spa del Servizio Idrico integrato nel Distretto d’Ambito Sarnese Vesuviano.

Resta ferma, nei casi previsti dalla legge, la possibilità di esercitare il diritto di accesso ai documenti amministrativi previsto dalla legge n.241/1990 e successive modifiche. E’ riconosciuto a chiunque vi abbia interesse, nell’ambito di un procedimento amministrativo, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.


Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97

Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33

Linee guida ANAC


Modulistica per la presentazione delle istanze


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Modalità

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Il diritto all’accesso civico semplice attiene a documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria (articolo 5, comma 1, d.lgs. n..33/2013, come modificato dal d.lgs. n. 97/2016).
Come si esercita
Il diritto si esercita inviando per via telematica una richiesta al Referente della Trasparenza presso l'unità Risk & Compliance al seguente indirizzo mail: trasparenza@goriacqua.com 
tel. 0817884359 

Ai fini dell’invio, è necessario utilizzare l’apposito modulo predisposto (Modello Accesso Civico).
La richiesta è gratuita, e non deve essere motivata.

(art. 5, comma 2, D.lgs. n. 33/2013, come modificato dal D.lgs. n. 97/2007)
Il diritto all’accesso civico generalizzato riguarda la possibilità di accedere a dati, documenti e informazioni detenuti dalle Società ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione previsti dal d. lgs. n. 33/2013.
L’esercizio di tale diritto deve svolgersi nel rispetto dei termini, delle eccezioni e dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti (articolo 5 bis, D. lgs. n.33/2013 e smmi; Linee guida dell’Agenzia nazionale anticorruzione - Anac su accesso civico generalizzato, di cui al paragrafo 4.2)
Il rilascio dei dati da parte della Gori spa è gratuito, salvo l’eventuale costo per la riproduzione degli stessi su supporti materiali.
Della richiesta di accesso civico generalizzato sarà data comunicazione ad eventuali soggetti controinteressati e, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione alla richiesta di accesso. A decorrere dalla comunicazione ai controinteressati, il termine di 30 giorni è sospeso fino all’eventuale opposizione dei controinteressati. Decorso tale termine, la Società provvede sulla richiesta.
Come si esercita
Il diritto di accesso civico generalizzato si esercita compilando il modulo predisposto (Modello Accesso civico generalizzato). Il modulo, sottoscritto dal richiedente e accompagnato da copia di un documento di identità, va inviato alla Società per via telematica al seguente indirizzo mail: trasparenza@goriacqua.com , per posta ordinaria o consegnato a mano, presso la sede legale della Società al seguente indirizzo:
Via Trentola, 211 – 80056 Ercolano (Na)
Tel. 0817884359

Nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine previsto, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile dell'unità Risk & Compliance, ai sensi dell’art. 5, comma 7, D. Lgs. 33/2013, compilando il modulo predisposto (Modulo Richiesta di Riesame dell’accesso civico e accesso generalizzato) ed inviando la richiesta ai seguenti recapiti:
o trasparenza@goriacqua.com
o posta ordinaria: G.o.r.i. spa - Responsabile dell'unità Risk & Compliance – Via Trentola 211 - 80056 Ercolano (Na).

Alla richiesta di riesame, sottoscritta dal richiedente e accompagnata da copia di un documento di identità, dovrà allegarsi la richiesta presentata in prima istanza, la risposta fornita dallo stesso ufficio ed eventuali relativi allegati. Il Responsabile dell'unità Risk & Compliance decide con provvedimento motivato, entro il termine di 20 giorni, salvo il maggior termine previsto dell’art. 5- bis, comma 2 lettera a), D. Lgs. 33/2013, nel caso di interpello del Garante per la protezione dei dati personali.

Nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine previsto da parte dell’Ufficio detentore dei dati, o avverso la decisione in sede di riesame del Referente della Trasparenza presso l'unità Risk & Compliance, o in caso di sua mancata risposta entro il termine previsto, il richiedente può presentare ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell’art. 116 del Codice del processo amministrativo ( D. Lgs.2 luglio 2010, n. 104)
Resta ferma comunque la possibilità di ricorrere al Tribunale amministrativo regionale anche senza presentare richiesta di riesame.

Resta ferma, nei casi previsti dalla legge, la possibilità di esercitare il diritto di accesso ai documenti amministrativi previsto dalla legge n.241/1990 e successive modifiche. E’ riconosciuto a chiunque vi abbia interesse, nell’ambito di un procedimento amministrativo, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.

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