Tariffe
La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato e copre i costi necessari a garantire:
La tariffa è fissata dall’EIC (Ente Idrico Campano) in conformità con quanto stabilito da ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente).
L'articolazione tariffaria applicata è quella definita con delibera commissariale n.40 del 17/07/2018. Le tariffe applicate, a partire dal 01/01/2022, sono state adeguate in adempimento alla deliberazione n. 36 del 10 agosto 2022 del Comitato Esecutivo dell'Ente Idrico Campano con il quale è stato approvato l’aggiornamento biennale dello “Schema Regolatorio 2022-2023” per il gestore Gori S.p.A.
- La quotidiana gestione di reti e impianti
- Le opere di ammodernamento delle reti di acquedotto e fognatura
- La costruzione ed il rinnovo degli impianti di trattamento acque (potabilizzazione e depurazione)
La tariffa è fissata dall’EIC (Ente Idrico Campano) in conformità con quanto stabilito da ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente).
L'articolazione tariffaria applicata è quella definita con delibera commissariale n.40 del 17/07/2018. Le tariffe applicate, a partire dal 01/01/2022, sono state adeguate in adempimento alla deliberazione n. 36 del 10 agosto 2022 del Comitato Esecutivo dell'Ente Idrico Campano con il quale è stato approvato l’aggiornamento biennale dello “Schema Regolatorio 2022-2023” per il gestore Gori S.p.A.
Riferimenti normativi
Per approfondimenti inerenti il quadro normativo consulta la pagina disciplina del servizio idrico integrato
Per approfondimenti inerenti il quadro normativo consulta la pagina disciplina del servizio idrico integrato
Il sistema tariffario, con le sue articolazioni, è pensato in modo tale da garantire da una parte l’equilibrio finanziario della gestione del servizio idrico integrato e d’altra la “sostenibilità” economica, anche per le fasce meno abbienti.
La tariffa è costituita da una parte fissa e da una parte variabile proporzionale al consumo ed è articolata sulla base di:
La quota fissa è corrisposta indipendentemente dal consumo e copre la parte dei costi fissi di gestione che sono indipendenti dai volumi, quali quelli relativi alla manutenzione delle reti.
La componente variabile è differenziata per scaglioni di consumo e copre i costi legati ai volumi distribuiti, come i costi energetici. Ogni scaglione è compreso tra un livello minimo e uno massimo e a ciascuno scaglione corrisponde l’applicazione di un prezzo diverso.
Queste due tipologie di tariffe si differenziano poi per tipologia di utenze che possono essere domestiche e non domestiche.
Le prime impiegano l’acqua per usi domestici, ossia destinati all’alimentazione umana, ai servizi igienici, e agli altri impieghi domestici.
Le utenze non domestiche comprendono le forniture di acqua potabile nei locali destinati ad uso:
La tariffa è costituita da una parte fissa e da una parte variabile proporzionale al consumo ed è articolata sulla base di:
- Livello di servizio (acquedotto, fognatura, depurazione)
- Tipo di uso (domestico, agricolo, produttivo, antincendio, grandi utenti)
- Livello di consumo (diversi livelli tariffari in base ai consumi)
La quota fissa è corrisposta indipendentemente dal consumo e copre la parte dei costi fissi di gestione che sono indipendenti dai volumi, quali quelli relativi alla manutenzione delle reti.
La componente variabile è differenziata per scaglioni di consumo e copre i costi legati ai volumi distribuiti, come i costi energetici. Ogni scaglione è compreso tra un livello minimo e uno massimo e a ciascuno scaglione corrisponde l’applicazione di un prezzo diverso.
Queste due tipologie di tariffe si differenziano poi per tipologia di utenze che possono essere domestiche e non domestiche.
Le prime impiegano l’acqua per usi domestici, ossia destinati all’alimentazione umana, ai servizi igienici, e agli altri impieghi domestici.
Le utenze non domestiche comprendono le forniture di acqua potabile nei locali destinati ad uso:
- Commerciale e artigianale
- Onlus
- Forniture temporanee
- Industriale
- Agricolo e zootecnico
- Pubblico Non disalimentabile
- Pubblico Disalimentabile
- Altri Usi – Subdistributori
Nel settembre 2017, con delibera 665/2017/R/IDR, l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (ARERA) approva i criteri per la definizione dell’articolazione tariffaria applicata agli utenti del servizio idrico integrato.
Dal 1° gennaio 2018, è in vigore il sistema di tariffazione pro-capite (TICSI), che permette di accedere ad una “dotazione” di acqua a prezzo agevolato in base al numero di componenti del nucleo familiare.
I cambiamenti più rilevanti del Testo Integrato Corrispettivi Servizi Idrici (TICSI) riguardano le utenze ad uso domestico residente. Il numero di persone residenti che compongono il nucleo familiare diventa fattore fondamentale di calcolo della spesa.
Il corrispettivo del servizio (quote fisse e quota variabile) è calcolato sulla base del numero di persone residenti che compongono il nucleo familiare secondo quanto comunicato dal cliente. Questo consente di adeguare la spesa complessiva alle reali esigenze del singolo nucleo familiare.
Se non disponi nell'immediato di tutte le informazioni necessarie (che dovranno essere comunque acquisite entro il 1° gennaio 2022), ARERA ha previsto che il gestore possa ricorrere in via transitoria al cosiddetto criterio “pro capite standard”, un regime ove l'articolazione è disegnata con riferimento ad una utenza standard di 3 componenti e applicata a tutte le utenze domestiche residenti.
L'ampiezza della fascia agevolata è pari in questi casi ad almeno 55 m3/anno (18,25 m3/anno x 3 componenti), per tutte le utenze domestiche residenti, indipendentemente dal numero di componenti effettivi, fermo restando la facoltà del soggetto competente di individuare una fascia di consumo agevolato più ampia.
Con riferimento all’articolazione tariffaria delle utenze domestiche, il TICSI prevede:
Dal 1° gennaio 2018, è in vigore il sistema di tariffazione pro-capite (TICSI), che permette di accedere ad una “dotazione” di acqua a prezzo agevolato in base al numero di componenti del nucleo familiare.
I cambiamenti più rilevanti del Testo Integrato Corrispettivi Servizi Idrici (TICSI) riguardano le utenze ad uso domestico residente. Il numero di persone residenti che compongono il nucleo familiare diventa fattore fondamentale di calcolo della spesa.
Il corrispettivo del servizio (quote fisse e quota variabile) è calcolato sulla base del numero di persone residenti che compongono il nucleo familiare secondo quanto comunicato dal cliente. Questo consente di adeguare la spesa complessiva alle reali esigenze del singolo nucleo familiare.
Se non disponi nell'immediato di tutte le informazioni necessarie (che dovranno essere comunque acquisite entro il 1° gennaio 2022), ARERA ha previsto che il gestore possa ricorrere in via transitoria al cosiddetto criterio “pro capite standard”, un regime ove l'articolazione è disegnata con riferimento ad una utenza standard di 3 componenti e applicata a tutte le utenze domestiche residenti.
L'ampiezza della fascia agevolata è pari in questi casi ad almeno 55 m3/anno (18,25 m3/anno x 3 componenti), per tutte le utenze domestiche residenti, indipendentemente dal numero di componenti effettivi, fermo restando la facoltà del soggetto competente di individuare una fascia di consumo agevolato più ampia.
Con riferimento all’articolazione tariffaria delle utenze domestiche, il TICSI prevede:
- Quota variabile che per il servizio di acquedotto si articola per fasce di consumo (una fascia agevolata, una fascia base e un massimo di tre fasce di eccedenza, prevedendo che la tariffa associata all'ultimo scaglione di consumo non possa essere superiore a 6 volte la tariffa agevolata). Per i servizi di fognatura e depurazione è prevista una fascia unica per ciascuno dei due servizi
- Quota fissa indipendente dal consumo, non modulata per fasce di consumo e suddivisa per ciascun servizio (acquedotto, fognatura e depurazione)
Con riferimento alle tariffe ed all’articolazione tariffaria utilizzate per ciascuna fattura di consumo della risorsa idrica - applicate in ottemperanza al relativo quadro normativo vigente all’atto dell’emissione - va osservato che le stesse sono determinate dai provvedimenti dell’Ente Idrico Campano ossia dall’autorità pubblica, costituita ai sensi del d.lgs. 152/2006 e della legge regionale 15/2015, che esercita le funzioni amministrative in materia di servizi idrici e che è preposta ad emanare i Regolamenti ed a stabilire delle tariffe del S.I.I. che il gestore Gori è tenuto ad applicare all’utenza.
In particolare, i criteri dell’articolazione tariffaria applicate con i documenti di fatturazione emessi da questo Gestore sono stati fissati dall’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente (ARERA) che ha approvato - su base nazionale - con deliberazione n. 665/2017/R/idr, il “Testo Integrato Corrispettivi Servizi Idrici” (TICSI). Con specifico riferimento alla “utenza domestica residente”, è stato stabilito che venisse applicato - per la determinazione della quota variabile del servizio di acquedotto (e, quindi, a cascata anche per i servizi di fognatura e di depurazione, ove presenti, che si calcolano sulla base del servizio di acquedotto) - un criterio pro capite in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare.
In attuazione della citata deliberazione 665/2017/R/idr, il Commissario Straordinario dell’Ente d’Ambito Sarnese Vesuviano (che, si ricorda, fino al 30 settembre 2018, ha esercitato le funzioni amministrative in materia di servizi idrici, funzioni che dal 1° ottobre 2018 sono esercitate dall’Ente Idrico Campano costituito ai sensi della legge regionale 15/2015) ha approvato, con deliberazione n. 40 del 17 luglio 2018, la nuova struttura dei corrispettivi relativi all’articolazione tariffaria secondo l’espressa indicazione dell’ARERA.
L’Autorità di Regolazione ha dunque, tra gli altri, il compito di definire le componenti di costo e di predisporre e rivedere periodicamente il metodo tariffario per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato e di approvare le tariffe proposte dal soggetto competente. La tariffa è predisposta dagli Enti di governo dell'ambito [l’Ente Idrico campano nel caso di specie] o dagli altri soggetti competenti individuati dalla legge regionale, e trasmessa all'Autorità per l'approvazione, insieme a tutti i documenti necessari.
Con particolare riferimento al contesto normativo che disciplina la tariffa del S.I.I., l'art. 154 comma 1 del d.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (cd. Testo Unico Ambiente) nel testo attualmente vigente così recita:
“La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento dell'ente di governo dell'ambito, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio "chi inquina paga". Tutte le quote della tariffa del servizio idrico integrato hanno natura di corrispettivo.”
Come noto, difatti, attraverso le tariffe fatturate in bolletta vengono coperti i costi efficienti del servizio (costi determinati, nel caso di specie, dall’Ente Idrico Campano secondo le previsioni del Metodo Tariffario, di volta in volta vigente, adottato dall’ARERA e approvati in via definitiva dalla medesima ARERA).
Infatti, sebbene la materia prima, ovvero la risorsa idrica sia pubblica e gratuita, per renderla disponibile è necessaria una complessa rete di infrastrutture composta da grandi acquedotti di adduzione, da serbatoi e da reti di distribuzione la cui costruzione e relativa gestione è invece onerosa. Non solo, le acque reflue scaricate devono essere collettate e depurate prima di essere restituite all'ambiente, pertanto vengono convogliate attraverso le fognature ai depuratori, impianti complessi e indispensabili per proteggere l'ambiente dall'inquinamento. I costi del servizio possono essere classificati in due macrocategorie: i costi operativi e i costi di investimento. I costi operativi sono quelli per la gestione operativa degli impianti, quali - a titolo esemplificativo - i costi di energia per far funzionare le pompe di sollevamento o i costi del personale. I costi di investimento sono invece quelli relativi alla manutenzione delle reti e degli impianti, necessarie per mantenere la loro funzionalità nel tempo, e quelli per la realizzazione dei nuovi impianti laddove necessari.
Questo Gestore dell’Ambito Distrettuale Sarnese Vesuviano svolge, dunque, le attività di propria competenza nell’ambito della corretta e regolare gestione di un servizio pubblico essenziale quale il S.I.I., finalizzato - tra le altre cose - alla continuità dell’erogazione idrica, alla tutela dell’ambiente, alla prevenzione e difesa dall’inquinamento nonché, quindi, anche alla tutela e salvaguardia della pubblica e privata incolumità.
Inoltre, si ripete, che l'articolazione dei corrispettivi da applicare all’utenza è stata definita dall'Autorità ed è omogenea in tutto il territorio nazionale. Ognuno dei corrispettivi (per ciascuno dei servizi di “acquedotto”, “fognatura” e “depurazione”) è composto da:
La quota variabile per la fognatura e la depurazione mantiene lo stesso valore per qualunque livello di consumo annuo, mentre quella per acquedotto è articolata in fasce di consumo annuo. Per le utenze domestiche residenti deve essere prevista una prima fascia agevolata, applicata al quantitativo essenziale di acqua necessario a soddisfare i bisogni fondamentali (almeno 50 litri/abitante/giorno, che corrispondono a 18,25 mc/abitante/anno).
In particolare, i criteri dell’articolazione tariffaria applicate con i documenti di fatturazione emessi da questo Gestore sono stati fissati dall’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente (ARERA) che ha approvato - su base nazionale - con deliberazione n. 665/2017/R/idr, il “Testo Integrato Corrispettivi Servizi Idrici” (TICSI). Con specifico riferimento alla “utenza domestica residente”, è stato stabilito che venisse applicato - per la determinazione della quota variabile del servizio di acquedotto (e, quindi, a cascata anche per i servizi di fognatura e di depurazione, ove presenti, che si calcolano sulla base del servizio di acquedotto) - un criterio pro capite in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare.
In attuazione della citata deliberazione 665/2017/R/idr, il Commissario Straordinario dell’Ente d’Ambito Sarnese Vesuviano (che, si ricorda, fino al 30 settembre 2018, ha esercitato le funzioni amministrative in materia di servizi idrici, funzioni che dal 1° ottobre 2018 sono esercitate dall’Ente Idrico Campano costituito ai sensi della legge regionale 15/2015) ha approvato, con deliberazione n. 40 del 17 luglio 2018, la nuova struttura dei corrispettivi relativi all’articolazione tariffaria secondo l’espressa indicazione dell’ARERA.
L’Autorità di Regolazione ha dunque, tra gli altri, il compito di definire le componenti di costo e di predisporre e rivedere periodicamente il metodo tariffario per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato e di approvare le tariffe proposte dal soggetto competente. La tariffa è predisposta dagli Enti di governo dell'ambito [l’Ente Idrico campano nel caso di specie] o dagli altri soggetti competenti individuati dalla legge regionale, e trasmessa all'Autorità per l'approvazione, insieme a tutti i documenti necessari.
Con particolare riferimento al contesto normativo che disciplina la tariffa del S.I.I., l'art. 154 comma 1 del d.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (cd. Testo Unico Ambiente) nel testo attualmente vigente così recita:
“La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento dell'ente di governo dell'ambito, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio "chi inquina paga". Tutte le quote della tariffa del servizio idrico integrato hanno natura di corrispettivo.”
Come noto, difatti, attraverso le tariffe fatturate in bolletta vengono coperti i costi efficienti del servizio (costi determinati, nel caso di specie, dall’Ente Idrico Campano secondo le previsioni del Metodo Tariffario, di volta in volta vigente, adottato dall’ARERA e approvati in via definitiva dalla medesima ARERA).
Infatti, sebbene la materia prima, ovvero la risorsa idrica sia pubblica e gratuita, per renderla disponibile è necessaria una complessa rete di infrastrutture composta da grandi acquedotti di adduzione, da serbatoi e da reti di distribuzione la cui costruzione e relativa gestione è invece onerosa. Non solo, le acque reflue scaricate devono essere collettate e depurate prima di essere restituite all'ambiente, pertanto vengono convogliate attraverso le fognature ai depuratori, impianti complessi e indispensabili per proteggere l'ambiente dall'inquinamento. I costi del servizio possono essere classificati in due macrocategorie: i costi operativi e i costi di investimento. I costi operativi sono quelli per la gestione operativa degli impianti, quali - a titolo esemplificativo - i costi di energia per far funzionare le pompe di sollevamento o i costi del personale. I costi di investimento sono invece quelli relativi alla manutenzione delle reti e degli impianti, necessarie per mantenere la loro funzionalità nel tempo, e quelli per la realizzazione dei nuovi impianti laddove necessari.
Questo Gestore dell’Ambito Distrettuale Sarnese Vesuviano svolge, dunque, le attività di propria competenza nell’ambito della corretta e regolare gestione di un servizio pubblico essenziale quale il S.I.I., finalizzato - tra le altre cose - alla continuità dell’erogazione idrica, alla tutela dell’ambiente, alla prevenzione e difesa dall’inquinamento nonché, quindi, anche alla tutela e salvaguardia della pubblica e privata incolumità.
Inoltre, si ripete, che l'articolazione dei corrispettivi da applicare all’utenza è stata definita dall'Autorità ed è omogenea in tutto il territorio nazionale. Ognuno dei corrispettivi (per ciascuno dei servizi di “acquedotto”, “fognatura” e “depurazione”) è composto da:
- Una quota fissa, indipendente dal consumo di acqua, espressa in euro/anno
- Una quota variabile, in relazione al consumo di acqua, espressa in euro/mc
La quota variabile per la fognatura e la depurazione mantiene lo stesso valore per qualunque livello di consumo annuo, mentre quella per acquedotto è articolata in fasce di consumo annuo. Per le utenze domestiche residenti deve essere prevista una prima fascia agevolata, applicata al quantitativo essenziale di acqua necessario a soddisfare i bisogni fondamentali (almeno 50 litri/abitante/giorno, che corrispondono a 18,25 mc/abitante/anno).